Il Consiglio Comunale nella seduta dell’11/06/2011 ha approvato la PROPOSTA DEL SINDACO di un Atto di Indirizzo agli Uffici per escludere il pagamento delle sanzioni e degli interessi relativi agli accertamenti sulle maggiori superfici degli immobili soggetti alla TARSU per gli anni 2005-2009 nei casi in cui le superfici originarie sono state determinate dagli uffici comunali.
In seguito agli accertamenti incrociati con il Catasto da parte dell’AIPA, (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU) è stato riscontrato che in diversi casi la
superficie utile risulta maggiore rispetto a quella dichiarata dal contribuente;
Poiché nell’anno 1995, le originarie denunce da parte dei contribuenti sono state precedute dall’accertamento della superficie tassabile da parte degli uffici comunali, si è ritenuto corretto, in questi casi, non applicare le sanzioni per infedele denuncia e il pagamento degli interessi.
Ciò in applicazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente sancito dall’art. 10 dello Statuto del contribuente approvato con L. n. 212 del 2000 che testualmente dispone che “… non sono irrogate sanzioni né richiesti interssi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa…”;
Pertanto ove risulti evidente che i contribuenti si siano conformati alle risultanze dell’attività del Comune, in conformità al suddetto principio, gli uffici comunali dovranno tutelare il principio dell’affidamento e della buona fede del contribuente ed escludere l’applicazione delle sanzioni e degli interessi per gli accertamenti relativi alla TARSU per gli anni dal 2005 al 2009.




