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Il TAR annulla ancora il decreto istitutivo del Parco dei Monti Sicani

Il Tar di Palermo ha annullato per la seconda volta il Decreto istitutivo del Parco dei Monti Sicani.
Il TAR  accogliendo le istanze avanzate dalle associazioni, ha constatato il  presunto mancato coinvolgimento della Commissione ambiente dell’ARS della proposta istitutiva.

Il consiglio siciliano della caccia la definisce una “sentenza choc per l’Amministrazione e per gli ambientalisti decretando in modo inequivocabile che il Parco se si deve fare si devono seguire le regole”.

Qui di seguito la sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2430 del 2012, proposto da:
Puzzillo Costruzioni Societa’ S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Alferi, Danilo Giracello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Danilo Giracello sito in Palermo, via E. Fermi 58;

contro

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;

per l’annullamento

– del Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 25 luglio 2012 di Istituzione del parco naturale regionale denominato “Parco dei Monti Sicani”, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 40 del 21.09.2012, e dell’allegata cartografìa;

– della nota prot. n. 2631 dell’1.4.2010 del 64 del comitato costituito in virtù della disposizione di cui all’art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

– della nota assessoriale prot. D.R.A. n. 55097 dell’8 settembre 2010, con la quale è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale n. 14/88, ai comuni interessati dalla proposta di Parco (Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia) la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani e la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco per la pubblicità degli atti mediante pubblicazione all’albo pretorio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 20 novembre 2012 e depositato il successivo 20 dicembre, le società ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di: I) Violazione dell’art.97 Cost. e degli artt. 1, 3, 6 e 9 L. n. 241/1990 in relazione ai criteri di economicità, di efficienza e di imparzialità, di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa; all’obbligo di motivazione, agli obblighi di istruttoria ed alla possibilità per gli interessati di intervento nel procedimento; Violazione dell’art. 28 L.R. Sicilia n. 98/81; Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per assenza, ovvero per insufficienza e illogicità di motivazione; Eccesso di potere per carenza di istruttoria; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento; II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 legge reg. 14 maggio 2009 n. 6 relativo all’istituzione del Parco Monte Sicani; III) Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento ed in particolare degli artt. 7 e 8 legge 7 agosto 1990 n. 241; Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 11 della L.R. n. 10/1991 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; Illegittimità anche per invalidità derivata; Eccesso di potere per contraddittorietà e per irrazionalità manifesta oltre che per violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica.

Sostengono le società ricorrente che non sarebbe stata consentita l’effettiva partecipazione delle parti private, che la motivazione dei provvedimenti impugnati sarebbe contraddittoria ed insufficiente, che l’istruttoria compiuta sarebbe del tutto insufficiente. Inoltre il procedimento per l’adozione del piano impugnato non rispetterebbe le prescrizione di legge per il suo corretto svolgimento ed il suo contenuto non sarebbe coerente con gli obiettivi normativamente definiti.

Con ordinanza istruttoria n. 102/2013 questa sezione ha chiesto all’amministrazione intimata “documentati chiarimenti in ordine al procedimento da cui è scaturito il provvedimento con il quale è stato istituito il Parco in questione, corredati dagli atti ad esso relativo, con specifico riferimento alle parti del territorio oggetto della presente controversia”.

L’Assessorato territorio ed Ambiente ha quindi trasmesso la nota dell’8 marzo 2013 n. 11600, priva degli allegati ivi indicati che sono però stati depositati, pochi giorni dopo, dalla difesa erariale.

L’Avvocatura si è costituita per conto dell’amministrazione intimata, depositando memoria con la quale replica alle argomentazioni sviluppate in ricorso e ne chiede il rigetto.

Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare.

Il ricorso è fondato in ragione della dedotta violazione delle disposizioni di legge che regolano il procedimento normativamente prescritto per l’istituzione di un parco.

In particolare precisa l’Assessorato intimato, nella nota dell’8 marzo 2013 n. 11600, che il parere della Commissione Legislativa Permanente per l’Ecologia dell’A.R.S., previsto dall’art. 27 della legge reg. n. 98/1981 e dal comma 9° dell’art. 64 della L.R. n. 6/2009, sarebbe stato acquisito, per silenzio assenso, a seguito del decorso dei termini previsti dal Regolamento interno dell’A.R.S., in conseguenza della trasmissione del piano avvenuta con nota del 14.6.2010.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

Appare opportuno rilevare in via preliminare che la suddetta nota dell’Assessorato non indica in base a quale specifica norma del Regolamento dell’A.R.S. si sarebbe formato il silenzio assenso, e che l’art. 70 bis di tale Regolamento, pur prevedendo un termine per il pronunziamento della commissione, non sembra che determini alcuna particolare conseguenza per la scadenza di tale termine.

Inoltre non sarebbe corretto applicare allo spatium deliberandi di un organo inserito nel contesto del potere legislativo, quale è una commissione dell’A.R.S., i principi e le disposizioni dettati per l’acquisizione di pareri da parte di organi amministrativi.

In ogni caso rileva il collegio che, dalle disposizioni di legge che prevedono il parere della Commissione Legislativa Permanente per l’Ecologia dell’A.R.S., emerge chiaramente che il suddetto parere deve essere acquisito successivamente alle determinazioni dell’amministrazione sulle osservazioni presentate e costituisce l’ultimo atto del procedimento prima della adozione del definitivo decreto di istituzione del parco.

Conseguentemente, a seguito delle sentenze di questo Tribunale che avevano annullato il primo decreto di istituzione del parco dei Monti Sicani, per la mancata espletazione della parte del procedimento relativa alla partecipazione procedimentale, nel riprendere il procedimento per l’istituzione del parco, l’amministrazione regionale non poteva limitarsi ad esaminare le osservazioni presentate – accogliendole in parte – ma doveva necessariamente sottoporre nuovamente alla Commissione Legislativa Permanente per l’Ecologia dell’A.R.S., il nuovo piano parzialmente modificato.

In merito non è condivisibile la prespettazione della difesa erariale secondo la quale l’amministrazione avrebbe correttamente ottemperato alle sentenze con le quali era stato annullato il decreto che aveva istituito il parco, in quanto ha rimediato al vizio ivi riscontrato, esaminando dettagliatamente le osservazioni presentate: è noto che nel momento in cui viene annullato un provvedimento per un vizio procedimentale, mentre vengono fatti salvi tutti gli atti precedenti all’atto procedimentale viziato, vengono travolti tutti quelli ad esso successivi.

Applicando tali principi alla presente fattispecie l’amministrazione, in ottemperanza alle sentenze con le quali questo tribunale aveva annullato il primo decreto istitutivo del parco, avrebbe dovuto riprendere il procedimento dal momento in cui è stato riscontrato il vizio procedimentale e quindi, dopo avere esaminato le osservazioni presentate, avrebbe dovuto acquisire il parere della Commissione Legislativa Permanente per l’Ecologia dell’A.R.S. sul nuovo progetto di parco, come è peraltro evidente sulla base di principi di logica comune.

Invece l’amministrazione regionale ha ritenuto di potere adottare il provvedimento impugnato in assenza del parere di tale Commissione, determinandone l’illegittimità.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla il decreto assessoriale impugnato.

condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di parte ricorrente, in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

 

fonte: magaze.it